Il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 ha abrogato le tasse per i CB e i PMR-446. Non solo, lo stesso decreto ha abrogato anche la presentazione delle dichiarazioni! A questo punto, per i cittadini che ne abbiano il diritto, l'uso di apparecchiature radioelettriche di debole potenza per la banda cittadina e PMR-446 è diventato libero e gratuito in Italia.
Vediamo gli articoli del decreto che riguardano questa notizia. Come immaginerete il percorso nei meandri delle leggi è ostico, ma elenco lo stesso tutti i riferimenti in modo che possiate servirvene in caso di bisogno. Incominciamo...
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 178 del 16 luglio 2020 - Serie generale.
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76. Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
TITOLO IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 38. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
... omissis ...
e) all’articolo 105, comma 1, lettera p) , il periodo “Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145.” è soppresso;
f) ... omissis ...
g) l’articolo 36, i commi 3 e 4 dell’articolo 145 e il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato n. 25, sono abrogati
Vediamo allora cosa diceva l'articolo 105, comma 1, lettera p) e gli tiriamo una bella riga sopra per cancellarlo:
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
... omissis ...
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempreche per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.
E va bene, andiamo anche a vedere cosa diceva l'articolo 145 e cancelliamo i commi 3 e 4, che riguardano la presentazione della richiesta:
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui
all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la potesta' o la tutela.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela.
In altre parole, non è più prevista alcuna dichiarazione da presentare al Ministero per effettuare comunicazioni in banda cittadina CB.
E la tassa di 12 Euro, bisogna ancora pagarla? No, non si paga più il contributo di 12 Euro per i CB! Infatti, anche l'articolo 36 dell'allegato n. 25 è abrogato:
Art. 36
Attivita' in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attivita' di vigilanza, verifica e controllo.
Ma non è finita qui! Adesso cancelliamo il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato n. 25, anch'esso abrogato:
Art. 37
Attivita' assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attivita' assimilate a quella svolta in banda cittadina si
intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attivita' di telemetria, telecontrollo e telemisure
esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Per le attivita' di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.
Questo significa che non si paga più il canone di 12 Euro annui per gli apparati tipo PMR 446 e per le attività di telemetria sui 436 - 436, 1 MHz.
Interessanti novità, vero? E chi se l'aspettava? Vuoi vedere che, un giorno, senza avvisarci, assegneranno una banda di 200 kHz in 160 m ai radioamatori? Sognare non costa niente, tanto vale sognare in grande...